__________________________________________________
NORME DI SICUREZZA PER I LAVORATORI AUTONOMI
Mentre il precedente D.Lgs. n. 626/94 non faceva menzione di obblighi in capo al lavoratore autonomo o a figure ad esso equiparate, l’art. 3, co. 12 del D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza successivo al D.Lgs. n. 626/94), integrato dal D.Lgs. n. 106/09, estende il campo di applicazione, anche nei confronti di:
· artigiani e piccolo commercianti;
· coltivatori diretti di fondo;
· soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
L’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08 stabilisce le direttive che i lavoratori autonomi, come sopra definiti, devono osservare per ottemperare agli obblighi del decreto in parola e che vengono di seguito riassunti:
Ø durante le fasi lavorative, utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III relativo al loro utilizzo. Si ricorda, quindi, che le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle specifiche disposizione legislative e regolamentari riferite al recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (vedere allegato V);
Ø munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzare gli stessi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III. L’art. 74 definisce il dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) l’attrezzatura destinata ad essere indossata allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute dell’utilizzatore, durante il lavoro. Le indicazioni di carattere generale dei D.P.I. sono riassunte nell’allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08;
Ø munirsi di apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino in parola, il cui obbligo è entrato in vigore il 1° ottobre 2006 a seguito della legge 4 agosto 2006 (Legge Bersani, nata principalmente per contrastare il lavoro nero nei cantieri edili e non), prevede il riconoscimento del singolo lavoratore autonomo attraverso le proprie generalità nonché foto, così come già previsto per tutti i lavoratori subordinati operanti nei cantieri. Si specifica che per le operazioni che comportano la presenza in cantiere per brevi periodi (ad esempio trasportatori che effettuano veloci fasi di scarico di materiale e simili), vige l’esenzione di possesso del tesserino.
Documenti da fornire
Il lavoratore autonomo deve fornire i requisiti richiesti dalla committenza (art. 90, co. 9, lett.a)): idoneità tecnico-professionale, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, anche mediante presentazione da parte del lavoratore autonomo del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva (Durc), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti nell’allegato XVII, co.2, di seguito riassunti:
a) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007.
Inoltre, deve collaborare con la Committenza, per l’eventuale predisposizione del Duvri (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), che terrà conto dei rischi intrinseci alle diverse realtà operanti nel medesimo ambito e periodo.
Il lavoratore autonomo si adegua altresì alle indicazioni ai fini della sicurezza, date dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori (ove previsto), secondo quanto disposto dall’art. 94, è tenuto ad attuare i contenuti del PSC (Piano sicurezza e coordinamento) e del POS (Piano operativo di sicurezza), secondo le previsioni dell’art. 100, co.3), ma non è tenuto, in base all’art. 9 del D.Lgs. n. 494/96, oggi art. 96, co.1, lett.g) del D.Lgs. n. 81/08, a redigere il POS essendo questo un documento che devono predisporre i datori di lavoro dell’impresa affidataria e delle imprese esecutrici che operano in cantiere.
Obblighi non previsti
Dunque, se gli obblighi per i lavoratori autonomi sono quelli sopraccitati, non saranno da prevedere quelli relativi a:
û predisposizione del documento di valutazione dei rischi (art. 28) ed obblighi correlati;
û nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 34);
û nomina del Rappresentante dei lavoratori (art. 47);
û nomina addetti primo soccorso (art. 45);
û nomina addetti lotta antincendi (art. 46);
û sorveglianza sanitaria (facoltativa secondo l’art. 21, co.2, lett.a)) – (art. 41);
û comunicazioni all’Inail relative agli infortuni sul lavoro (art. 18, co.1, lett.r)) ed ai nominativi degli RLS aziendali (art. 18, co.1, lett.aa));
û valutazioni strumentali per rischi particolari quali il rischio rumore, vibrazioni, chimico, campi elettromagnetici, etc.
Regime sanzionatorio
Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, lo stesso risulta comunque rilevante prevedendo (art. 60 del D.Lgs. 106/09):
• arresto sino ad 1 mese ovvero ammenda da 200,00 a 600,00 euro per l’utilizzo di attrezzature non conformi e per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali (violazione art. 21, co.1, lett.a) e b));
• sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro (la stessa valevole per un qualsiasi lavoratore dipendente) ove non si fosse in possesso del tesserino di riconoscimento (art. 20, co.3, e 21, co.1, lett.c).)
L’art. 160 prevede sanzioni per i lavoratori autonomi, quali:
• arresto fino a 3 mesi ed ammenda da 400,00 a 1.600,00 euro ove il lavoratore autonomo non si attenga ai contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento (ove previsto);
• arresto fino ad 1 mese ed ammenda da 300,00 a 800,00 euro se il lavoratore autonomo, ai fini della sicurezza, non si adegua, durante la propria attività in cantiere, alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
• arresto fino ad 1 mese ed ammenda da 200,00 a 600,00 euro per la violazione delle disposizioni dell’art. 124 (deposito materiali sulle impalcature), art. 138, co.3 e 4 (norme particolari sul ponteggio) ed art. 152, co.2 relativo al divieto di lavoro su muri in demolizione.
Tesserino di riconoscimento
04/01/2010